L’azione di natura extracontrattuale, quale quella di cui all’ art. 2394 c.c., a cui è legittimato, in caso di fallimento, il curatore fallimentare, impone una serie di oneri di allegazione prima ancora che di prova e, nello specifico, di provvedere ad una specifica illustrazione dei motivi di doglianza relativi a ciascuna delle voci in contestazione ovvero dei motivi per cui, in relazione a ciascuna posta, si ritiene violato ed eventualmente in quale misura il principio della par condicio.
L’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea di per sé ad “incorporare” la specifica delibera assembleare di determinazione del compenso degli amministratori, richiesta, in caso di omessa previsione statutaria, dall’art. 2389, co. 1, c.c. Può tuttavia ammettersi che accanto e oltre all’approvazione del bilancio, avente la funzione sua propria di accertamento della regolarità della rappresentazione contabile, l’assemblea possa anche adottare la delibera di determinazione del compenso degli amministratori, purché risulti la prova dell’effettiva volontà negoziale dell’assemblea stessa, che ha provveduto alla approvazione del bilancio, di approvare altresì la determinazione dei compensi degli amministratori